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2283 La causa del secolo - Whatsapp contro EDPB - chiede la certezza del diritto

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Mai visto.
Una azienda americana contro una istituzione europea.
Dalle fondamenta.
Con una gravità di argomentazioni non risibili.
Cambierà tutto. Per tutti.
Convenuto: Comitato europeo per la protezione dei dati
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione 1/2021 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) del 28 luglio 2021, nella sua interezza o, in subordine, nelle sue parti rilevanti, e — condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso per l’annullamento della decisione vincolante 1/2021 dell’EDPB del 28 luglio 2021, relativa alla controversia insorta sul progetto di decisione dell’autorità di controllo irlandese concernente la WhatsApp Ireland ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR) (1), la ricorrente deduce sette motivi.
1.Primo motivo, vertente sul fatto che l’^
EDPB avrebbe ecceduto le proprie competenze previste dall’articolo 65 del GDPR.
2.Secondo motivo, vertente sul fatto che l’^
EDPB avrebbe violato l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d) e l’articolo 12, paragrafo 1 del GDPR, in quanto ha interpretato e applicato in maniera eccessivamente ampia tali disposizioni e gli obblighi di trasparenza della WhatsApp esigendo che quest’ultima fornisse informazioni non richieste da tali disposizioni.
3.Terzo motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 1, del GDPR ^
interpretando in maniera eccessivamente ampia tale disposizione e la nozione di «dato personale».
4.Quarto motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato la presunzione d’innocenza sancita dall’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,^
spostando in maniera inappropriata sulla WhatsApp l’onere della prova di dimostrare che il proprio ambiente di trattamento è tale da rendere puramente ipotetico il rischio di reidentificazione degli interessati.
5.Quinto motivo, vertente sul fatto che ^
l’EDPB avrebbe violato il diritto ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non rispettando il diritto della WhatsApp di essere ascoltata e disattendendo i propri obblighi di esaminare con cura e imparzialità gli elementi di prova e di fornire una motivazione adeguata.
6.Sesto motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato l’articolo 83 del GDPR e vari principi soggiacenti che ^
disciplinano la determinazione delle sanzioni previste dal GDPR.
7.Settimo motivo, vertente sul fatto che^
l’EDPB avrebbe contravvenuto al principio della certezza del diritto, non riconoscendo che la propria decisione presenta interpretazioni e applicazioni inedite di parecchie disposizioni del GDPR, con la conseguenza che la violazione non era prevedibile.
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Convenuto: Comitato europeo per la protezione dei dati
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione 1/2021 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) del 28 luglio 2021, nella sua interezza o, in subordine, nelle sue parti rilevanti, e — condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso per l’annullamento della decisione vincolante 1/2021 dell’EDPB del 28 luglio 2021, relativa alla controversia insorta sul progetto di decisione dell’autorità di controllo irlandese concernente la WhatsApp Ireland ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (GDPR) (1), la ricorrente deduce sette motivi.
1.Primo motivo, vertente sul fatto che l’^
EDPB avrebbe ecceduto le proprie competenze previste dall’articolo 65 del GDPR.
2.Secondo motivo, vertente sul fatto che l’^
EDPB avrebbe violato l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d) e l’articolo 12, paragrafo 1 del GDPR, in quanto ha interpretato e applicato in maniera eccessivamente ampia tali disposizioni e gli obblighi di trasparenza della WhatsApp esigendo che quest’ultima fornisse informazioni non richieste da tali disposizioni.
3.Terzo motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato l’articolo 4, paragrafo 1, del GDPR ^
interpretando in maniera eccessivamente ampia tale disposizione e la nozione di «dato personale».
4.Quarto motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato la presunzione d’innocenza sancita dall’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,^
spostando in maniera inappropriata sulla WhatsApp l’onere della prova di dimostrare che il proprio ambiente di trattamento è tale da rendere puramente ipotetico il rischio di reidentificazione degli interessati.
5.Quinto motivo, vertente sul fatto che ^
l’EDPB avrebbe violato il diritto ad una buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non rispettando il diritto della WhatsApp di essere ascoltata e disattendendo i propri obblighi di esaminare con cura e imparzialità gli elementi di prova e di fornire una motivazione adeguata.
6.Sesto motivo, vertente sul fatto che l’EDPB avrebbe violato l’articolo 83 del GDPR e vari principi soggiacenti che ^
disciplinano la determinazione delle sanzioni previste dal GDPR.
7.Settimo motivo, vertente sul fatto che^
l’EDPB avrebbe contravvenuto al principio della certezza del diritto, non riconoscendo che la propria decisione presenta interpretazioni e applicazioni inedite di parecchie disposizioni del GDPR, con la conseguenza che la violazione non era prevedibile.
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