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Versamenti fiscali sospesi per Covid-19: le nuove modalità di pagamento

10:08
 
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I vari decreti fiscali d’emergenza Covid-19, e precisamente l’art. 18 del DL 18/2020 “Cura Italia”, gli artt. 18 e 19 del DL 23/2020 “Decreto Liquidità” e infine gli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 “Decreto Rilancio”, hanno sospeso per il periodo marzo-maggio 2020 alcuni versamenti scadenti in tale periodo. Si tratta generalmente di:
ritenute ex (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
addizionali regionali e comunali IRPEF;
contributi previdenziali e assistenziali;
IVA;
INAIL;
ritenute ex art. 25 e 25 bis DPR 600 non subite su richiesta dai professionisti e agenti di commercio.
Le novità introdotte dal “Decreto Agosto”
Il DL 104/2020 (Decreto Agosto) ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, che si va ad aggiungere a quella già esistente. In particolare, tale modalità prevede che i suddetti versamenti sospesi possano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in due tranches:
il 50% delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020
o in 4 rate di pari importo sempre a partire da tale data;
il restante 50% delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2021
o in 24 rate di pari importo sempre a partire da tale data.
Facendo un esempio numerico, se il debito dovuto è pari a 48.000 euro, è possibile versare:
000 euro (il 50% del debito) entro il 16 settembre in una unica soluzione o in 4 rate mensili da 6.000 euro l’una dal 16 settembre fino al 16 dicembre 2020;
000 euro (il restante 50% del debito) entro il 16 gennaio 2021 in una unica soluzione o in 24 rate mensili da 1.000 euro l’una sempre a partire dal 16 gennaio 2021.
Somme dovute a seguito di atti di adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione
Sempre a partire dal 16 settembre 2020 riprendono i versamenti, in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione (art. 149, D.L. n. 34/2020).
Per approfondire l’argomento clicca e ascolta il podcast di QuiFinanza a cura del Dottor Davide Giampietri, Dottore Rag. Commercialista, Revisore Legale, in collaborazione con Fisco7.
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20 episodi

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ritenute ex (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973) sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
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contributi previdenziali e assistenziali;
IVA;
INAIL;
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Le novità introdotte dal “Decreto Agosto”
Il DL 104/2020 (Decreto Agosto) ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, che si va ad aggiungere a quella già esistente. In particolare, tale modalità prevede che i suddetti versamenti sospesi possano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in due tranches:
il 50% delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020
o in 4 rate di pari importo sempre a partire da tale data;
il restante 50% delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 16 gennaio 2021
o in 24 rate di pari importo sempre a partire da tale data.
Facendo un esempio numerico, se il debito dovuto è pari a 48.000 euro, è possibile versare:
000 euro (il 50% del debito) entro il 16 settembre in una unica soluzione o in 4 rate mensili da 6.000 euro l’una dal 16 settembre fino al 16 dicembre 2020;
000 euro (il restante 50% del debito) entro il 16 gennaio 2021 in una unica soluzione o in 24 rate mensili da 1.000 euro l’una sempre a partire dal 16 gennaio 2021.
Somme dovute a seguito di atti di adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione
Sempre a partire dal 16 settembre 2020 riprendono i versamenti, in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione (art. 149, D.L. n. 34/2020).
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